La libertà di navigazione su internet è sempre più a rischio come dimostrano i tre seguenti esempi: le negoziazioni segrete sull’accordo ACTA, la condanna dei tre impiegati di Google da parte di un giudice italiano e il nuovo approccio di Google in relazione alla Cina.
A seguito del dibattito tenutosi in seno alla piattaforma digitale del Parlamento europeo il 24 marzo 2010, e lontano dall’entrare nel merito dei casi specifici, questi esempi rappresentano degli ottimi punti di partenza per fare alcune riflessioni sul significato della libertà di navigazione su internet come fondamentale aspetto per la piena realizzazione del diritto alla libertà di espressione.
In primo luogo, il principio di responsabilità verrà analizzato, poi verranno illustrati il criterio di “scala commerciale” seguito da una analisi di alcune delle sanzioni previste per limitare l’accesso ad internet.
Il principio di responsabilità
Il principio di responsabilità è fondamentale per capire cosa c’è in ballo quando si ha a che fare con provvedimenti che limitano la libertà di navigazione su internet, quindi è indispensabile capire cosa significa.
Tale principio può essere applicato in modo restrittivo sistema di responsabilità in senso stretto) o in modo più leggero (sistema di responsabilità con colpevolezza) e può essere applicato ad individui e compagnie che hanno un contatto diretto con il contenuto del materiale messo on line (vincolato da diritti d’autore, di carattere dannoso o diffamatorio). Inoltre può essere riferito a intermediari come le compagnie che forniscono il servizio internet Internet Service Providers –ISP-).
Questa analisi si occuperà principalmente su quest’ultimi, anche se farà riferimento anche ai primi quando verrà investigato il principio di “scala commerciale”.
Un sistema di responsabilità in senso stretto prevede la possibilità di ritenere responsabile un ISP a prescindere dalla sua conoscenza e controllo sul contenuto del materiale disseminato attraverso le sue strutture. Questo sistema può essere stabilito indirettamente attraverso la creazione di un obbligo di monitoraggio sul contenuto del materiale suddetto da parte di attori privati.
Al contrario, un sistema di responsabilità con colpevolezza prevede che gli ISP siano ritenuti responsabili solo se violano intenzionalmente i diritti altrui, o perché conoscono il contenuto del materiale o perché hanno ricevuto dei suggerimenti sull’esistenza di materiale il colui contenuto viola I diritti di un altro individuo/entità.
A livello europeo, il provvedimento pertinente è la Direttiva 2000/31/EC relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») che negli articoli 12-15 non stabilisce un principio generale di responsabilità applicabile agli ISP. Invece, prevede un regime di esenzione dal principio di responsabilità.
Questo significa che nel caso in cui ISP forniscono un determinato servizio (come mero mezzo di conduzione, caching, hosting) e soddisfano certi criteri, non verranno ritenuti responsabili per il servizio fornito. Tale limite si applica solo in relazione a responsabilità relativa a danni perché gli ultimi paragrafi degli articoli 12, 13 e 14 della Direttiva stabiliscono che gli Stati membri hanno il diritto di richiedere agli ISP di porre fine o prevenire violazioni conosciute.
A seguito della condanna dei tre impiegati di Google da parte di un giudice italiano, alcune domande sono state sollevate sulla misura in cui gli ISP possono essere considerati responsabili del contenuto del materiale distribuito attraverso il loro servizio. A tal proposito, Mark Rotenberg ha giustamente spiegato che bisogna distinguere tra la responsabilità sul contenuto e modalità attraverso cui si beneficia del contenuto del materiale.
Quindi, anche se gli ISP non sono responsabili del contenuto in quanto tale essi possono essere considerati responsabili se lo usano per trarne profitto.
Il criterio della scala commerciale
In base allo European Data Protection Supervisor sulle negoziazioni su ACTA “(…) la scala commerciale parte della direttiva IPRE è un elemento appropriato per stabilire I limiti relativi al controllo e rispetto il principio di proporzionalità”
Quindi, in base all’EDPS, le sanzioni possono essere inflitte nel caso in cui le presunte violazioni implicano una scala commerciale.
Questo criterio però, può portare a qualsiasi tipo di interpretazione ed è troppo vago per giustificare sanzioni, sopratutto quando esse non sono solo di natura civile ma anche penale.
Quindi se tale accordo verrà concluso, il criterio dell’ “intento commerciale” sembra più appropriato per limitare la portata delle sanzioni, come sottolineato da Zimmermann durante la piattaforma digitale di cui sopra.
Inoltre, non è stato ancora dimostrato che la condivisione dei file (file sharing) danneggia dal punto di vita commerciale gli interessi dei proprietari dei diritti d’autore. Come sottolinea la relazione gallo del Parlamento europeo, questa presupposizione si basa su dati inconsistenti, incompleti, insufficienti e disparati.
Sanzioni
Nonostante questi aspetti, gli Stati membri hanno già (Francia) o stanno per (Regno Unito) attuare dei provvedimenti tesi a sospendere o bloccare l’uso di internet di coloro che violano I diritti d’autore.
Anche l’accordo ACTA contiene tale opzione anche se il Commissario europeo De Gucht ha affermato che la regola della risposta graduale (three strikes) non è obbligatoria in Europa. Ha inoltre aggiunto che diversi paesi europei hanno diverse regole a proposito e che l’Unione europea vuole mantenere tale flessibilità sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e libertà civili degli individui. Egli ha anche affermato che l’UE non accetterà il fatto che ACTA possa creare l’obbligo di disconnettere le persone da internet a causa di documenti scaricati illegalmente.
Negare l’accesso ad internet rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e delle libertà individuali e come tale non può essere tollerata. Come la relazione Gallo e l’EDPS ricordano dei provvedimenti etesi a proteggere la proprietà intellettuale esistono già nella Direttiva 2004/48/EC e dato che dal punto di vista della protezione dei diritti la loro inefficacia non è ancora stata dimostrata devono essere considerati come valide alternative alla proibizione all’accesso di internet.
In conclusione, usando le parole della decisione n. 2009/580 (EN) del Consiglio Costituzionale francese:
“La libera comunicazione di idee e opinioni è uno dei più preziosi diritti dell’uomo. Ogni cittadino può perciò parlare, scrivere e pubblicare liberamente, eccetto quando tale libertà è usato in modo incorretto in base ai casi previsti per legge. “ Nella situazione attuale dei mezzi di comunicazione e visto lo sviluppo generalizzato della comunicazione on line e l’importanze che tali servizi hanno per la partecipazione in una società democratica e per l’espressione di idee e opinioni, tale diritto implica la libertà d’accesso a tali servizi”. (traduzione non ufficiale).
LB