Diritto all’interpretazione e alla traduzione: la Commissione presenta la prima proposta legislativa UE e la Commissione LIBE presenta i suoi emendamenti

La Commissione libertà civili, giustizia e affair interni del Parlamento europeo (LIBE) ha discusso il progetto di relazione sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Presentato dalla relatrice Sarah Ludford il 17 marzo 2010, è una iniziativa presentata da 13 stati membri.

L’obiettivo della Direttiva

Questa è la prima di una serie di provvedimenti volti a definire norme comuni nelle cause penali, al fine di aiutare i cittadini a far valere il diritto a un processo equo ovunque nell’Unione, anche quando non conoscono la lingua del procedimento.

Gli altri provvedimenti adottati dalla tabella di marcia sui diritti procedurali includono:

  • informazione sui propri diritti e sulle accuse (estate 2010);
  • consulenza legale prima e nel corso del processo e assistenza legale;
  • diritto del detenuto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari;
  • protezione degli indagati vulnerabili.

In particolare questa direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale, che non comprende la lingua utilizzata in questo contesto, debba essere assistita da un interprete durante l’intero procedimento. Ciò è indispensabile per consentire all’imputato di conoscere le accuse che gli vengono mosse e seguire il corso del procedimento.

Questo approccio graduale non è la soluzione che il parlamento europeo preferisce, infatti esso aveva già supportato una iniziativa molto più ampia nel 2007. Però le negoziazioni fallirono e dopo un secondo sfortunato tentativo di stabilire questi provvedimenti, la relatrice ha ritenuto opportuno emendare l’iniziativa più ridimensionata presentata da 13 Stati membri, al fine di raggiungere un accordo il più possibile rapido con la Commissione ed il Consiglio.

Gli emendamenti

1)   riferimento alla Carta europea dei diritti fondamentali e alla Convenzione europea dei diritti umani

2)   spiegare che il diritto in oggetto si applica non solo dal momento che viene notificato dalle autorità ma da quando ha il sospetto o viene al corrente d’essere indagato;

3)   far si che tale diritto copra tutte le fasi del procedimento inclusi, sentenza, appello e detenzione sino a quando il procedimento viene concluso,

4)   Specificare che l’indagato venga notificato in forma scritta,

5)   fornire supporto non solo a coloro che hanno difficoltà di tipo linguistico ma anche a coloro che hanno difficoltà fisiche o mentali

6)   specificare che il diritto all’interpretazione vale anche per le comunicazioni con l’avvocato e le traduzioni del servizio legale;

7)   identificare il diritto d avere tradotto il materiale scritto  e che quest’ultimo includa tutti I documenti del caso

8)   Includere meccanismi d’appello ad una autorità giudiziaria e anche meccanismi di denuncia

9)   aggiungere disposizioni sulla formazione e qualificazione e registrazione di interpreti e traduttori

10) aggiungere ulteriori salvaguardie: registrazione, tempo adeguato e servizi a disposizione, scadenze procedurali che tengano conto della tempistica per le traduzioni e interpretazioni.

La proposta del 9 marzo 2010 della Commissione prevede:

Ambito di applicazione

“L’ambito di applicazione comprende i procedimenti penali e i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e interessa chiunque sia sottoposto a indagini per avere commesso un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le impugnazioni). È importante che siano disciplinati i casi riguardanti il mandato di arresto europeo visto che la relativa decisione quadro tratta questi diritti solo in termini generali. In questo senso, la proposta rappresenta uno sviluppo ulteriore dell’articolo 5 CEDU

Diritto all’interpretazione

“Questo articolo sancisce il principio basilare secondo cui l’interpretazione deve essere fornita durante le indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio. È quindi ricompresa l’interpretazione delle comunicazioni tra l’indagato o l’imputato e il suo difensore. Occorre predisporre un sistema volto a stabilire se la persona necessiti dell’assistenza di un interprete ovvero a consentirle di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o di contestarne la qualità.

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

L’indagato ha diritto alla traduzione scritta dei documenti fondamentali al fine di salvaguardare l’equità del procedimento. Nella sentenza Kamasinski c. Austria17, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito che il diritto all’interpretazione si applica al “materiale documentario” e che l’imputato deve avere una conoscenza sufficiente della causa intentata contro di lui affinché si possa difendere18. Tra i documenti fondamentali del procedimento penale rientra quindi l’atto contenente i capi d’imputazione e tutto il materiale documentario pertinente, ad esempio le dichiarazioni dei testimoni necessarie a comprendere “in modo dettagliato [la] natura e [i] motivi dell’accusa formulata a suo carico”, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU. Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e altro provvedimento che privi la persona della libertà, nonché della sentenza, necessaria per esercitare il diritto di appello (Protocollo 7 CEDU, articolo 2). In caso di documenti eccessivamente lunghi, la traduzione può limitarsi alle parti più rilevanti.

Qualità della traduzione e dell’interpretazione

L’articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell’interpretazione e della traduzione. Nella relazione del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti è possibile trovare raccomandazioni a questo riguardo

Clausola di non regressione

Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella presente direttiva non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali e altre disposizioni pertinenti di diritto internazionale. Gli Stati membri restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla presente direttiva.

Si può osservare che la proposta della Commissione riflette gli emendamenti della relatrice, al fine di garantire un livello di protezione elevato in linea con al convenzione europea dei diritti umani e della carta europea dei diritti fondamentali .

Vista la prossimità, anche se non equivalenza della proposta della Commissione con quella fatta dagli Stati membri, la Commissione ha suggerito al Parlamento di unire le due proposte in un unico testo.

La relatrice ha espresso la sua opinione contraria ed ha affermato che continuerà a basarsi sulla proposta degli Stati membri tendendo in considerazione la proposta della Commissione. La ragione principale sta nel fatto che seguendo tale approccio, vi sono probabilità maggiori che si possa arrivare ad un compromesso.

Il servizio giuridico del Parlamento europeo inoltre è dell’opinione che il Parlamento europeo ed il Consiglio debbano evitare d’adottare atti che non sono previsti dall’articolo 82 del TFUE, che rappresentano la base legale per la proposta di questa direttiva e non prevede la possibilità di adottare entrambe gli atti.

LB

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