Le negoziazioni su SWIFT rilanciate dalla Commissione europea

In un mondo ideale prima si creano le norme di principio generale e poi le si applicano a misure e accordi specifici.

Tale logica dovrebbe essere applicata anche alle negoziazioni in atto sul regime di protezione dati dove:

1) prima l’Unione europea crea delle norme di protezione dei dati sulla base dell’articolo 16 del Trattato dell’Unione europea,

2) in seguito essa conclude un accordo quadro che pone solide basi sulla protezione dei dati in un contesto transatlantico,

3) infine, e solo se considerato opportuno, l’Unione europea conclude un accordo (preferibilmente non di carattere esecutivo dato che esso non richiede la ratifica da parte del Congresso statunitense) sul trasferimento di dati bancari nell’ambito del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP).

Invece, come Jonathan Faull ha ricordato in più occasioni di fronte alla Commissione LIBE il 7 aprile 2010, non viviamo in un mondo ideale e perciò l’Unione europea sta procedendo esattamente al contrario: prima prevede di concludere un accordo con gli Stati Uniti d’America sul trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria  e poi procederà alla conclusione di un accordo quadro generale sulla protezione dati. La conseguenza di tale approccio è che l’accordo concluso per ultimo non potrà far altro che formalizzare ciò che è diventato pratica con l’accordo precedente, anche a rischio di violazione di principi e valori della legislazione europea.

Il Collegio dei Commissari ha riaperto la procedura per un accordo EU-USA sul TFTP votando il testo per un nuovo mandato il 24 marzo 2010, con la speranza di concludere l’accordo entro giugno 2010.

Questo senza avere ancora un accordo quadro che regoli i principi guida sulla protezione dei dati tra l’UE e gli USA e nonostante il fatto che le negoziazioni per questo accordo siano cominciate ben prima di quelle relative all’accordo sul TFTP.

Alcuni membri della Commissione LIBE dal canto loro hanno espresso forti dubbi su alcuni aspetti relativi a tale accordo. Tra questi anche il Rapporteur, che ha ribadito alcuni aspetti già sollevati nella relazione precedente del Parlamento europeo:

Proporzionalità

I membri del Parlamento ritengono che ci sia ancora il rischio che la questione relativa al trasferimento in massa dei dati non venga affrontata in modo appropriato dal nuovo accordo. Sino ad ora infatti si pensava che SWIFT non avesse la capacità tecnica di selezionare dati individualmente e che potesse perciò solo trasferire dati in massa, incluse informazioni non necessarie al fine della lotta al terrorismo. Invece sembra che SWIFT possegga questa abilità , la qual cosa ridurrebbe il rischio di violare il principio di proporzionalità. Rimane da vedere se però SWIFT sia pronto a sostenere i costi che tale azione richiederebbe…

Violazione del principio che obbliga l’autorizzazione giudiziaria

Durante il dibattito in seno alla Commissione LIBE del 7 aprile, il Rapporteur ha chiesto alla Commissione quale opinione avesse sulla possibilità di basare l’accordo su un quadro legale diverso dalla mutua assistenza giudiziaria.

La ragione per cui alcuni attori possono essere interessati ad esplorare altre basi legali sta nella possibilità di eliminare l’obbligo di richiesta fatta ad una autorità giudiziaria responsabile per l’autorizzazione al trasferimento dei dati. Questo però potrebbe avere delle conseguenze molto gravi dal punto di vista dell’ammissibilità della richiesta dati e del controllo sul loro trasferimento. Infatti, sembra che per il momento questa possibilità sia stata esclusa.

Periodo archiviazione dati

Anche se il nuovo mandato limita l’archiviazione dei dati a cinque anni, alcuni parlamentari hanno sottolineato che questo lasso di tempo sia ancora troppo vasto, soprattutto perché riguarda anche i dati di persone presumibilmente innocenti. Da sottolineare che lo stesso periodo di archiviazione dei dati vale per gli accordi EU-USA sui PNR (vedi sopra).

Questi rappresentano solo alcuni degli elementi che sono stati sollevati dai parlamentari della Commissione LIBE il 7 aprile 2010 e che sono stati successivamente ripresi dalla relazione approvata in plenaria il 5 maggio 2010.

La Commissione europea dovrà tenerne conto in qualità di negoziatore (nel caso precedente, prima dell’entrata in vigore di Lisbona, era stato il Consiglio europeo il negoziatore con il supporto della Commissione). Inoltre, la Commissione deve anche tenere in conto il fatto che affinché l’accordo venga concluso deve ottenere il il consenso del Parlamento. A tal proposito deve anche rispettare il diritto di quest’ultimo ad essere pienamente informato durante ogni fase delle negoziazioni (articolo 218 del TFUE par 10).

Jonathan Faull ha ricordato che siamo ancora all’inizio del procedimento e che la Commissione ha già tenuto in conto il punto di vista del Parlamento inserendo nel testo del mandato una serie di misure suggerite dall’organo legislativo europeo:

  • salvaguardie maggiori dal uno della protezione dei dati personali,
  • diritto ad un risarcimento
  • diritto alla rettifica dei dati se sbagliati
  • maggior trasparenza
  • proibizione di data mining e
  • diritto di porre fine all’accordo nel caso in cui avvenga una violazione delle salvaguardie previste dal trattato.

Le ricerche attraverso SWIFT continuano

Tali salvaguardie pero’ potrebbero essere uno specchietto per le allodole, specialmente tenendo conto del fatto che nonostante il voto negativo del Parlamento europeo sul precedente accordo SWIFT, le ricerche e il trasferimento dei dati sono continuati, grazie ad un accordo bilaterale con il Belgio, la nazione dove risiede SWIFT.

Inoltre una serie di server su base Americana è ancora accessibile previo il mandato di una autorità giudiziaria del governo statunitense.

Dato che i server in Virgina gestiscono tutte le transazioni che avvengono tra i due continenti, inclusi i pagamenti intra-europei che effettuati in dollari, il voto negativo del Parlamento è almeno in parte scavalcato

L’articolo 218 del TFUE paragrafo 11 prevede la possibilità di richiedere un ‘opinione alla Corte europea di giustizia sull’accordo e sulla sua compatibilità con la legislazione europea, però al momento non esistono sufficienti basi su cui la Corte possa esprimere un’opinione.

I negoziati dunque continuano e solo più avanti si saprà se i negoziatori affronteranno gli aspetti summenzionati.

LB

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