Avviata la creazione del Comitato per il parziale rinnovo di giudici e avvocati generali della Corte di Giustizia

Fra le disposizioni meno conosciute del Trattato di Lisbona vi è il nuovo articolo 255 del TFUE (*) che prevede la creazione di un comitato con l’incarico di fornire un parere al Consiglio sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza.

Particolare degno di nota uno degli esperti è proposto dal Parlamento europeo che interviene quindi seppure in modo mediato e indiretto alla formazione della volontà del Consiglio (siamo ovviamente lontani ancora le mille miglia da quello esercitato da molti parlamenti nazionali, ma si sa, le grandi marce sono fatte di piccoli passi..).

La procedura di costituzione del Comitato è stata ora avviata su raccomandazione del Presidente della Corte all’approssimarsi del rinnovo il 31 agosto prossimo di quattordici giudici del Tribunale di Prima istanza e della Corte stessa.

Il Consiglio, sempre su raccomandazione della Corte, si appresta ora a definire il regolamento sul funzionamento del Comitato, che tratterrà delle modalità di audizione (a porte chiuse) dei futuri candidati giudici/avvocati generali, la possibilità di richiedere informazioni complementari ai Governi degli Stati proponenti e, soprattutto l’adozione di un parere motivato

Allo stato i membri proposti dal Presidente della Corte di giustizia per un periodo di 4 anni sono:

– sig. Jean-Marc SAUVÉ, presidente (attualmente vicepresidente del Consiglio di Stato francese)
– sig. Peter JANN, membro (già giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee )
– Lord MANCE, membro (membro della Corte suprema del Regno Unito)
– sig. Torben MELCHIOR, membro (Presidente della Corte suprema di Danimarca).
– sig. Péter PACZOLAY, membro (Presidente della Corte costituzionale d’Ungheria)
– sig.ra Ana PALACIO VALLELERSUNDI, membro proposto dal Parlamento europeo (già Parlamentare europea, ministro degli esteri e ora avvocato a Madrid)
– sig.ra Virpi TIILI, membro (già giudice presso il Tribunale di primo grado)

EDC

(*) Articolo 253(ex articolo 223 del TCE)
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 255.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Articolo 254 (ex articolo 224 del TCE)
Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Articolo 255
È istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 224.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

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