Accesso ai conti bancari da parte delle autorità USA: problemi e…prospettive

Il 4 febbraio scorso ha suscitato un certo scalpore il voto della Commissione Libertà pubbliche del Parlamento europeo che ha deciso di raccomandare alla plenaria di non concludere l’accordo transitorio relativo all’accesso da parte del Dipartimento del Tesoro USA alle informazioni finanziarie trattate dal sistema SWIFT (già presentato in questo blog).

Quello che la stampa non ha messo in luce è che il voto negativo non è una chiusura di principio alla cooperazione transatlantica in questo ambito tanto è vero che al paragrafo 2 della Raccomandazione si invita la Commissione e il Consiglio a presentare delle proposte più in sintonia con la nuova situazione che scaturisce dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Da questo punto di vista l’accordo firmato dal Consiglio sembra al tempo stesso troppo timido e troppo avanzato.

L’accordo è troppo timido nel senso che anche se concluso a nome dell’Unione europea non prevede un vero valore aggiunto dell’Unione che venga o meno concluso la legislazione applicabile per ottenere i dati resterà quella dello Stato membro in cui i dati si trovano (l’Olanda) o che esercita il controllo su Swift (il Belgio) e l’autorità che verificherà l’adeguatezza della richiesta sarà quella belga o quella olandese.

Il quadro legale di riferimento transatlantico sarà in caso di onclusione dell’accordo europeo l’accordo UE-USA in materia di cooperazione giudiziaria in campo penale o in caso di non conclusione l’accordo bilaterale EU-Olanda o UE-Belgio.

Il fatto è, come osserva il relatore del Parlamento europeo, che il tipo di accesso ai dati bancari che il TFTP prevede non è assimilabile alle procedure ordinarie che si applicano in caso di cooperazione giudiziaria in campo penale.

Ed è sotto questo profilo che l’accordo rischia di essere troppo avanzato perché da per scontata un livello di chiarezza in materia di trattamento dei dati personali, di cooperazione di polizia e giudiziaria che non esiste neppure tra gli stati membri dell’Unione.

Basti pensare al fatto che l’Unione europea nonostante le richieste ripetute del Parlamento europeo non dispone ancora di un quadro legale sulla protezione dei dati in materia di sicurezza né di un quadro di cooperazione di polizia adeguato alle sfide legate alla sicurezza interna. Solo con Schengen si comincia a vedere questo tipo di solidarietà e pure questo non riguarda tutti gli Stati UE.

A questo punto è inevitabile richiamare il vecchio brocardo “nemo plus juris trnsferre potest quam ipse habet” , in altre parole l’Unione europea non puo’ trasferire più poteri di quanti abbia essa stessa.

Tutto quello che l’Unione europea poteva finora dare agli Stati Uniti in base alla legislazione vigente lo ha dato con l’accordo UE-USA di mutua assistenza in campo penale concluso a Washington il 28 ottobre scorso e cioè:

  • La possibilità di accedere ai dati bancari europei purché su base nominativa (vedi art. 4 del Trattato di mutua assistenza) sulla base della legislazione europea in materia (3a direttiva sul riciclaggio dei capitali e regolamento sulle informazioni finanziarie)
  • La possibilità di estradare persone verso gli Stati Uniti alle stesse condizioni applicate per l’applicazione del mandato di arresto europeo fra gli Stati membri
  • La possibilità di costituire delle equipe di indagine comune (sulla base delle norme europee relative ad Eurojust e/o Europol e alla Convenzione di assistenza penale).

Detto questo alzare le ambizioni della cooperazione transatlantica resta tecnicamente possibile e gli accordi accordi internazionali possono diventare una fonte di diritto che si puo’ poi tradurre in misure legislative interne.

A quel punto pero’ occorrerà condurre contestualemente più operazioni politiche che finora non si é stati in grado di condurre.

La prima domanda a questo punto è: riuscirà la pressione americana a spingere gli stati membri a definire un quadro normativo che hanno sinora rifiutato ? E la seconda, ancora più incisiva, è : quanto chiedono le autorità USA é compatibile con il nuovo quadro legale dopo Lisbona e l’entrata in vigore della Carta dei diritti ? La terza è : quale autorità europea puo’ assumere la responsabilità in nome e per conto degli Stati membri ? Si possono per esempio estendere i poteri di Eurojust cosi’ che possa sostitutirsi alle autorità olandese e belga assicurando al tempo stesso la cooperazione leale fra stati UE ?

Ma le sfide non sono solo da questa parte dell’Atlantico.

Altre domande altrettanto impegnative si presenteranno al negoziatore americano.
Se l’autorità che dovrà concludere l’accordo resterà l’amministrazione questo non potrà che essere un “executive” agreement che per definizione non possono modificare la situazione di diritto dei cittadini siano essi americani o europei.

Ma un’executive agreement difficilmente potrebbe assicurare le garanzie che potrebbero essere richieste dalla Carta e evitare ricorsi di fronte alle Corti europee e nazionali (basti pensare a Karlsrue…). Occorrerebbe come nel caso dell’accordo sulla cooperazione giudiziaria in campo penale passare davanti al Congresso e ottenere i due terzi di voto del Senato…

Ancora una volta, come spesso nell’evoluzione europea occorrerà coraggio, fantasia e rispetto reciproco e forse chissà si potrà costruire quell’area transatlantica di libertà sicurezza e giustizia cui hanno appena fatto riferimento il programma di Stoccolma e la dichiarazione interministeriale del 28 ottobre scorso…

EDC

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